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La Convenzione di Cooperazione
CONVENZIONE DI COOPERAZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
Art. 1 - Ambito territoriale ottimale di Trapani - Enti locali partecipanti
Art. 2 - Finalità ed oggetto della convenzione di cooperazione
Art. 4 - Modifica dell'ambito territoriale ottimale
Art. 5 - Forme di consultazione Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia Regionale
Art. 6 - Ente locale responsabile del coordinamento
Art. 7 - Attribuzioni dell'ente locale responsabile del coordinamento
Art. 8 - Segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale
Art. 9 - Costituzione della segreteria tecnico-operativa
Art. 10 - Organizzazione del servizio idrico integrato
Art. 11 - Forma di gestione del servizio idrico integrato
Art. 12 - Procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato
Art. 13 - Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti
Art. 14 - Organismi esistenti da salvaguardare
Art. 15 - Organismi esistenti non salvaguardati
Art. 16 - Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato
Art. 17 - Poteri di stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato
Art. 18 - Ricognizione delle opere e programma degli interventi
Art. 19 - Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato
Art. 20 - Canoni di concessione delle infrastrutture per la gestione del servizio idrico
Art. 22 - Vigilanza e controllo.
Nell’anno 2002, il giorno nove del mese di settembre, sono presenti:
- - Prof.ssa Giulia Adamo, Presidente, in rappresentanza della Provincia Regionale di Trapani;
- - Dott. Giacomo Scala, Sindaco, in rappresentanza del Comune di Alcamo;
- - Geom. Mario Poma, Sindaco, in rappresentanza del Comune di Buseto Palizzolo;
- - Antonio Tagliavia, Vice Sindaco, in rappresentanza del Comune di Calatafimi Segesta;
- - Sig. Daniele Vito Mangiaracina, Sindaco, in rappresentanza del Comune di Campobello di Mazara,
- - Sig: Sebastiano Cusenza, Assessore, in rappresentanza del Comune di Castellammare del Golfo;
- - Angelo Tamburello, Assessore, in rappresentanza del Comune di Castelvetrano;
- - Giovanni Oddo, Vice Sindaco, in rappresentanza del Comune di Custonaci;
- - Dott. Ignazio Sanges, Sindaco, in rappresentanza del Comune di Erice;
- - Dott. Giuseppe Ortisi, Sindaco, in rappresentanza del Comune di Favignana;
- - Dott. Vito Bonanno, Sindaco, in rappresentanza del Comune di Gibellina;
- - Dott. Salvatore Indelicato, Assessore, in rappresentanza del Comune di Marsala;
- - Avv. Nicolò Vella, Sindaco, in rappresentanza del Comune di Mazara del Vallo;
- - Mario Aleo, Assessore, in rappresentanza del Comune di Paceco;
- - Sig. Alberto Di Marzo, Sindaco, in rappresentanza del Comune di Pantelleria;
- - Prof. Benedetto Biundo, Sindaco, in rappresentanza del Comune di Partanna;
- - Dott. Giacomo Licari, Sindaco, in rappresentanza del Comune di Petrosino;
- - Ing. Pietro Vella, Sindaco, in rappresentanza del Comune di Poggioreale;
- - Michele Palazzolo, Vice Sindaco, in rappresentanza del Comune di Salaparuta;
- - Dott. Salvo Rocca, Commissario Str., in rappresentanza del Comune di Salemi;
- - Sig. Giuseppe Lombardino, Sindaco, in rappresentanza del Comune di Santa Ninfa;
- - Dott. Giuseppe Peraino, Sindaco, in rappresentanza del Comune di San Vito Lo Capo;
- - Ing. Gioacchino Indelicato, Assessore, in rappresentanza del Comune di Trapani;
- - Sig. Giacomo Tranchida, Sindaco, in rappresentanza del Comune di Valderice;
- - Sig. Vincenzo Ingraldi, Sindaco, in rappresentanza del Comune di Vita;
ciascuno interviene alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi Enti, in forza delle seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di legge:
- - Provincia Regionale di Trapani: delibera C.P. n. 84/C del 17.10.2001;
- - Comune di Alcamo: delibera C.C. n. 64 del 10/05/2002;
- - Comune di Buseto Palizzolo: delibera C.C. n. 44 del 14/11/2001;
- - Comune di Calatafimi - Segesta: delibera C.C. n. 2/C del 09/08/2002;
- - Comune di Campobello di Mazara: delibera C.C. n. 115 del 23/10/2001;
- - Comune di Castellammare del Golfo: delibera C.C. n. 98 del 19/12/2001;
- - Comune di Castelvetrano: delibera C.C. n. 57 del 08/05/2002;
- - Comune di Custonaci: delibera C.C. n. 45 del 27/09/2001;
- - Comune di Erice: delibera Comm.Str. n. 81 del 29/10/2001;
- - Comune di Favignana: delibera C.C. n. 48 del 27/10/2001;
- - Comune di Gibellina: delibera C.C. n. 63 del 28/09/2001;
- - Comune di Marsala: delibera Comm.Str. n. 174 del 30/10/2001;
- - Comune di Mazara del Vallo: delibera C.C. n. ........... del ...........................;
- - Comune di Paceco: delibera C.C. n. 85 del 24/10/2001;
- - Comune di Pantelleria: delibera C.C. n. 77 del 12/10/2001;
- - Comune di Partanna: delibera C.C. n. 120 del 13/12/2001;
- - Comune di Petrosino: delibera C.C. n. 75 del 05/11/2001;
- - Comune di Poggioreale: delibera C.C. n. 44 del 29/11/2001;
- - Comune di Salaparuta: delibera C.C. n. 47 del 03/10/2001;
- - Comune di Salemi: delibera C.C. n. 72 del 09/11/2001;
- - Comune di Santa Ninfa: delibera C.C. n. 43 del 14/11/2001;
- - Comune di San Vito Lo Capo: delibera C.C. n. 52 del 30/10/2001;
- - Comune di Trapani: delibera Comm.Str. n. 74 del 31/10/2001;
- - Comune di Valderice: delibera C.C. n. 88 del 30/10/2001;
- - Comune di Vita: delibera Comm.Str. n. 31 del 13/11/2001;
Assiste, per la verbalizzazione e legalizzazione della seduta, il Vice Segretario Generale della Provincia Regionale di Trapani Dott. Vincenzo Messina
Premesso:
- che la Regione Siciliana con l'art. 69, comma 1, lett. h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 ha recepito la legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- che il già citato art.69, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 10/99 prevede che il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per il Territorio e l'Ambiente e dell'Assessore per i Lavori Pubblici e previo parere della competente commissione legislativa permanente dell'Assemblea Regionale Siciliana, determini con proprio decreto sia gli ambiti territoriali ottimali che le loro modalità di costituzione;
- che con il decreto presidenziale n. 114/IV S.G. del 16 maggio 2000, sono stati determinati gli ambiti territoriali ottimali;
- che con il decreto presidenziale del 7.8.2001, sono state individuate le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali interessati;
- che all'art. 1 del suddetto decreto presidenziale del 7.8.2001, è previsto che i Comuni e le Province ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale possono utilizzare una delle seguenti due forme di cooperazione:
a) stipulare una convenzione di cooperazione nella forma prevista dall'art. 30 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000;
b) costituire un consorzio di funzioni ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- che con decisione assunta in data 31/10/2001, la Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia dell'ambito territoriale ottimale di Trapani ha individuato nella convenzione di cooperazione la forma di cooperazione da assumere per il conseguimento degli obiettivi della legge n. 36/94, recepita con legge regionale n. 10/99, per il proprio ambito territoriale ottimale;
- che è necessario quindi stipulare apposita convenzione di cooperazione secondo lo schema allegato al citato decreto presidenziale del 7.8.2001.
Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ricadenti all'interno dell'ambito territoriale ottimale denominato Trapani, tra le parti come sopra costituite,
SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:
Art. 1
Ambito territoriale ottimale di Trapani - Enti locali partecipanti
- - Dell'ambito territoriale ottimale denominato Trapani, di cui al decreto presidenziale n. 114/IV S.G. del 16 maggio 2000, fanno parte i seguenti enti:
- - Provincia Regionale di Trapani;
- - Comune di Alcamo;
- - Comune di Buseto Palizzolo;
- - Comune di Calatafimi Segesta;
- - Comune di Campobello di Mazara;
- - Comune di Castellammare del Golfo;
- - Comune di Castelvetrano;
- - Comune di Custonaci;
- - Comune di Erice;
- - Comune di Favignana;
- - Comune di Gibellina;
- - Comune di Marsala;
- - Comune di Mazara del Vallo;
- - Comune di Paceco;
- - Comune di Pantelleria;
- - Comune di Partanna;
- - Comune di Petrosino;
- - Comune di Poggioreale;
- - Comune di Salaparuta;
- - Comune di Salemi;
- - Comune di San Vito Lo Capo;
- - Comune di Santa Ninfa;
- - Comune di Trapani;
- - Comune di Valderice;
- - Comune di Vita.
Art. 2
Finalità ed oggetto della convenzione di cooperazione
1) Si addiviene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge n. 36 del 1994, recepita con la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, ed in attuazione del decreto del Presidente della Regione del 7.8.2001 alla presente convenzione di cooperazione tra i Comuni e la Provincia appartenenti all'ambito territoriale ottimale denominato Trapani, affinché essi si coordinino al fine di organizzare il servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
2) Tale organizzazione dovrà garantire:
a) la gestione unitaria all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati come sopra definiti sulla base di criteri di efficienza ed economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni;
b) livelli e standard di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;
c) la protezione, in attuazione del D.P.R. n. 236 del 1988, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e del decreto legislativo n. 31/2001 e successive modifiche e integrazioni, nonché la utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;
d) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;
e) l'unitarietà del regime tariffario nell'ambito territoriale ottimale definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue.
3) In questo quadro compete agli enti locali convenzionati:
a) la scelta delle forme del servizio idrico integrato;
b) l'affidamento del servizio idrico integrato;
c) l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere attinenti il servizio idrico integrato;
d) l'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo;
e) la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in attuazione e con le modalità di cui all'art. 13 della legge n. 36 del 1994;
f) l'attività di controllo sui servizi di gestione con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori.
1) Gli enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in anni 30 a partire dalla data di sottoscrizione.
2) Alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata per altri 30 anni.
Art. 4
Modifica dell'ambito territoriale ottimale
Oltre ai casi di cui all'art. 69, comma 1, lett. d), della legge regionale n.10/99, qualora si debba provvedere alla modifica dell'ambito territoriale ottimale, includendo nuovi Comuni od escludendone altri, la presente convenzione sarà modificata di conseguenza.
Art. 5
Forme di consultazione Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia Regionale
1) La Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia Regionale costituisce la forma di consultazione tra gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale; essa ha sede presso l'ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo art. 6.
2) La Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia Regionale esprime indirizzi ed orientamenti per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, con l'obiettivo di assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli enti partecipanti alla presente convenzione.
3) La rappresentanza in seno alla conferenza spetta ai Sindaci dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale od a loro delegati ed è determinata in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT.
4) Gli indirizzi e gli orientamenti della Conferenza sono espressi dalla maggioranza assoluta dei partecipanti determinata in base alla rappresentanza ai sensi del comma precedente.
5) La Conferenza è validamente convocata quando sia presente la maggioranza assoluta degli enti locali convenzionati, determinata sia in termini numerici che di rappresentanza.
6) La Conferenza è convocata dal Presidente dell'ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo art. 6, che la presiede, almeno una volta all'anno, per la verifica della gestione del servizio idrico integrato e ogni qualvolta risulti necessario per modificare la presente convenzione o per particolari problematiche connesse alla gestione del servizio idrico integrato stesso.
7) Ciascun ente sottoscrittore della presente convenzione può sottoporre direttamente alla conferenza proposte e problematiche attinenti l’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato.
8) La Conferenza è convocata dal Presidente dell'ente locale responsabile del coordinamento quando lo richiede almeno un terzo, in termini numerici o di rappresentanza, degli enti convenzionati.
Art. 6
Ente locale responsabile del coordinamento
La Provincia Regionale di Trapani è l'ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla presente convenzione.
Art. 7
Attribuzioni dell'ente locale responsabile del coordinamento
Il Presidente della Provincia Regionale di Trapani quale ente locale responsabile del coordinamento:
a) convoca la Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia Regionale, secondo quanto previsto dal precedente art. 6;
b) è tenuto a trasmettere gli atti fondamentali ed i verbali della Conferenza dei Sindaci e del Presidente agli enti locali convenzionati entro 10 giorni dalla data della conferenza stessa;
c) stipula, in virtù della delega conferita con il successivo art. 18, la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con i soggetti gestori, prescelti con le modalità stabilite nella presente convenzione di cooperazione;
d) adotta tutte le iniziative atte all'attuazione della ricognizione delle opere prevista dall'art. 11 della legge n. 36/94, promuovendo l'adozione degli strumenti di sostegno messi a disposizione dallo Stato e dalla Regione;
e) adotta tutte le iniziative raccomandate dalla Conferenza dei Sindaci e del Presidente nonché gli atti ed i provvedimenti stabiliti nella presente convenzione;
f) attiva tutte le forme di consultazione delle rappresentanze di cittadini, delle autonomie locali, del sindacato, delle associazioni di categoria e produttiva, degli ordini professionali utili ai fini di supporto della conferenza dei sindaci.
Art. 8
Segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale
1) Per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al precedente art. 7 nonché per le attività di controllo e vigilanza sulla gestione del servizio idrico integrato è costituito un ufficio comune, denominato Segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale.
2) La Segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale:
a) svolge una funzione informativa, di ausilio e di supporto tecnico a servizio di tutti gli enti locali convenzionati;
b) svolge le funzioni di controllo generale sulla qualità del servizio idrico con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 236 del 1988, del decreto legislativo n.152/99 e del decreto legislativo n. 31/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) esercita le attività di vigilanza sul rispetto della convenzione da parte dei gestori del servizio idrico integrato;
d) propone al Presidente della Provincia Regionale responsabile del coordinamento le eventuali misure e iniziative nei confronti del soggetto gestore previste dalle convenzioni di gestione;
e) promuove l'adozione, da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili e atti a fornire dati fra loro integrabili;
f) elabora i dati ed i risultati della rete di telecontrolli, organizzati in banche dati al fine di valutare le condotte gestionali;
g) effettua controlli economici e gestionali sull'attività del soggetto gestore verificando l'attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa;
h) predispone, anche su richiesta degli enti locali convenzionati, proposte tecniche per l'aggiornamento dei programmi di intervento, ed il loro adeguamento alla programmazione regionale.
Art. 9
Costituzione della segreteria tecnico-operativa
1) La Segreteria tecnico-operativa è istituita presso la Provincia Regionale di Trapani responsabile del coordinamento, ove ha sede.
2) Alla Segreteria tecnico-operativa, per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente convenzione, ivi compreso il costo del personale, sarà attribuita la dotazione finanziaria da stabilire nella convenzione di gestione da stipulare con il soggetto gestore, sono indicate le modalità per la determinazione ed il trasferimento alla Segreteria tecnico-operativa dei relativi importi a carico del soggetto gestore. In fase di primo funzionamento della Segreteria tecnico-operativa la copertura finanziaria è assicurata mediante anticipazioni degli enti locali convenzionati determinate in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT. Tale anticipazione verrà rimborsata agli Enti Locali convenzionati nella fase immediatamente successiva all’affidamento della gestione.
3) La Segreteria tecnico-operativa è diretta da un responsabile che provvede, sulla base delle risorse finanziarie assegnate, ad organizzare il funzionamento nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
4) La Segreteria tecnico-operativa è costituita:
- da un dirigente responsabile, da un dirigente per la pianificazione e per il controllo (ambito territoriale con popolazione inferiore a 1.000.000 di abitanti).
5) L'organico della Segreteria tecnico-operativa è costituito da n. 5 unità, per come stabilito dalla Conferenza dei Sindaci ed esplicitato nell’allegato “Modalità di funzionamento e compiti della Segreteria Tecnico Operativa” e precisamente:
- un Dirigente Responsabile della Segreteria;
- un Dirigente alla Pianificazione ed al Controllo;
- un Tecnico Geometra addetto alle attività di controllo sul funzionamento delle infrastrutture e di programmazione degli interventi di manutenzione;
- un Contabile Ragioniere per la verifica ed il rendiconto delle spese che saranno sostenute;
- un Segreterio Amministrativo, categoria C del CCNLEL, per le attività relative a segreteria telefonica, protocollo, archivio tecnico, biblioteca ed assistenza al personale.
6) La copertura dei posti del predetto organico avviene mediante personale comandato dagli enti locali convenzionati o da altre aziende ed enti pubblici o, solo nel caso - debitamente dimostrato - non sia possibile reperire personale comandato per la integrale copertura dei posti in organico, mediante assunzione da parte della Provincia Regionale che esercita le funzioni di coordinamento di ambito da effettuarsi secondo le norme vigenti per gli enti locali.
7) Il rapporto di lavoro del Dirigente responsabile della Segreteria tecnico-operativa e del Dirigente per la pianificazione ed il controllo è disciplinato da un contratto di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito nell'ordinamento regionale con l'art. 1, comma 1, lett. h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, che ne regola la durata, in ogni caso non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso.
8) Il responsabile della segreteria tecnico-operativa ed il dirigente per la pianificazione ed il controllo prestano la propria attività a tempo pieno e, qualora siano scelti tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, sono collocati in posizione di fuori ruolo.
9) Alla nomina del Dirigente responsabile della Segreteria tecnico-operativa provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici, in base a criteri di professionalità e competenza.
10) Alla formale costituzione della Segreteria tecnico-operativa provvede la Provincia Regionale di Trapani che esercita le funzioni di coordinamento di ambito. Contestualmente al provvedimento di costituzione la Provincia ne approva il regolamento di funzionamento, così come formulato dalla Conferenza dei Sindaci e dal Presidente della Provincia Regionale di Trapani.
Art. 10
Organizzazione del servizio idrico integrato
1) Alla gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale provvede, salvo quanto stabilito al successivo art. 14, un unico soggetto gestore individuato attraverso i criteri stabiliti dai successivi articoli della presente convenzione.
2) Al soggetto gestore è affidata, e ne risponde nei confronti degli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale, la gestione del servizio idrico integrato.
3) I rapporti tra il soggetto gestore e gli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale sono definiti mediante la stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 16.
Art. 11
Forma di gestione del servizio idrico integrato
In armonia con le forme di gestione previste dall'art. 113, titolo V, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, operante in Sicilia per effetto del rinvio dinamico in materia di servizi pubblici, introdotto con l'art. 47 della legge regionale n. 26 dell'1 settembre 1993, sostitutivo dell'art. 37 della legge regionale n. 7/92 e modificativo della stessa legge regionale n. 48/91 di recepimento della legge n. 142 del 1990, per la gestione dei servizi idrici integrati si adotta sulla base delle indicazioni risultanti dal Piano d’Ambito nei modi previsti dalla Legge in una delle seguenti forme:
- società per azioni di cui all'art. 113, lett. e) ed f), del decreto legislativo n. 267/2000;
oppure
- concessione a terzi di cui all'art. 113, Iett. b), del decreto legislativo n. 267/2000.
Procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato
(Da adottarsi nel caso in cui all'art.11 sia stata scelta la forma della Società per azioni):
1) Ai fini della gestione del servizio idrico integrato viene costituita una società per azioni con la seguente composizione di capitale ...............................
2) I singoli Comuni provvederanno ad approvare lo statuto e la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato da stipularsi con la società come sopra costituita.
(Da adottarsi nel caso in cui all'art.11 sia stata scelta la forma della concessione a terzi):
1) Per la scelta del soggetto gestore si procede mediante appalto pubblico, in conformità delle vigenti direttive della Comunità europea in materia di servizi degli enti erogatori d'acqua e secondo le modalità definite con il decreto da emanarsi a cura del Ministro dei lavori pubblici in attuazione dell'art. 20 della legge n. 36 del 1994. I criteri per la scelta del soggetto gestore ed i requisiti minimi per i partecipanti all'appalto sono i seguenti ..............................
2) Il Presidente della Provincia Regionale di Trapani, che svolge le funzioni di coordinamento di ambito, è delegato ad adottare tutti i provvedimenti, attuativi della presente convenzione, finalizzati alla scelta del soggetto gestore ed in particolare la predisposizione e la pubblicazione del bando di gara e la nomina della commissione di preselezione ed aggiudicazione.
3) La Commissione di gara sarà così costituita:
- 3 membri, di cui uno con funzioni di presidente, designati dalla Conferenza dei Sindaci;
- 1 membro designato dal Presidente della Giunta regionale;
- 1 membro designato dal Presidente della Provincia che svolge le funzioni di coordinamento.
Art. 13
Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti
Si conviene che, essendo la individuazione dei soggetti da salvaguardare, subordinata ad una verifica condotta in base a parametri oggettivi di carattere economico, gestionale o organizzativo, possono essere salvaguardati gli enti gestori che rispondono ai seguenti requisiti e soddisfino alle seguenti verifiche e controlli:
a) consistenza e solidità economico-finanziaria commisurata alla dimensione dell'area e dell'utenza servita comprovata dai bilanci degli ultimi tre anni e da attestazioni di solvibilità di tipo bancario;
b) stato degli impianti e processo di rinnovamento ed adeguamento degli stessi alle esigenze dinamiche dell'utenza comprovati anche dall'aver sviluppato, negli ultimi tre anni, investimenti per il miglioramento quali-quantitativo e l'integrazione del servizio, attraverso l'utilizzo di fondi propri;
c) costi di gestione unitari, accertati mediante l'esame dei bilanci, inferiori alla tariffa media praticata e comunque confrontabili con i costi unitari medi regionali;
d) verifica che, attraverso il mantenimento della gestione salvaguardata, non si determinino diseconomie di scala o lievitazione di costi che portino nocumento all'interesse generale dell'intero ambito;
e) analisi del livello qualitativo del servizio erogato, verificando, dalla documentazione in possesso dell'ente, la corrispondenza tra i controlli di qualità effettuati e le prescrizioni del D.P.R. n. 236 del 1988 e del decreto legislativo n. 31/2001 in merito alle acque potabili e del decreto legislativo n.152/99 e successive modifiche e integrazioni per quanto riguarda le acque reflue;
f) controllo della adeguatezza degli interventi effettuati per la protezione delle risorse idropotabili nelle zone di tutela assoluta e di rispetto, e le prescrizioni di cui al D.P.R. n. 236 del 1988, del decreto legislativo n. 31/2001 e del decreto legislativo n. 152/99.
Art. 14
Organismi esistenti da salvaguardare
Gli organismi esistenti da salvaguardare saranno individuati dopo che, a seguito della conclusione delle attività di ricognizione di cui all'art. 11 della legge n. 36/94, sarà possibile applicare i parametri e i criteri di cui all'articolo precedente.
Art. 15
Organismi esistenti non salvaguardati
Gli organismi gestori non compresi tra quelli da salvaguardare, di cui al precedente art. 14, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla data del conferimento del servizio idrico integrato al soggetto gestore, ai sensi dell'art. 10 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
Art.16
Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato
1) Attraverso le forme di consultazione previste dal precedente art. 5 gli enti convenzionati si impegnano a predisporre la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare, sulla base degli schemi tipo che saranno emanati dalla Regione siciliana.
2) Gli enti locali convenzionati si impegnano ad approvare nei rispettivi Consigli la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare entro il termine che sarà stabilito dalla Regione siciliana.
Art. 17
Poteri di stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato
Il Presidente della Provincia Regionale di Trapani, che esercita le funzioni di coordinamento di ambito, è delegato, in nome e per conto degli enti convenzionati, alla stipula della convenzione di gestione del servizio idrico integrato con il soggetto gestore.
Art. 18
Ricognizione delle opere e programma degli interventi
1) Gli enti locali convenzionati, ai fini del successivo trasferimento al soggetto gestore, utilizzeranno la ricognizione delle opere e degli impianti pertinenti il servizio idrico integrato effettuata dalla SOGESID sulla base dell'accordo quadro stipulato con la Regione nel settembre 1999 e dei discendenti accordi di collaborazione stipulati con le Province Regionali.
2) Utilizzando le forme di consultazione previste dall'art. 5 della presente convenzione, gli enti locali convenzionati si impegnano a predisporre, secondo gli indirizzi ed i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, il programma degli interventi ed il relativo piano finanziario previsto dall'art. 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
Il programma degli interventi è approvato dai Consigli degli enti locali convenzionati contestualmente alla convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 16 della presente convenzione. Gli atti di approvazione dovranno anche indicare le risorse finanziarie da destinare alla attuazione del programma in armonia con quanto previsto dal piano finanziario.
Art. 19
Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato
1) Contestualmente al piano finanziario, di cui al precedente art. 18, ed in relazione allo stesso gli Enti locali convenzionati determinano la tariffa in attuazione e con le modalità di cui all'art. 13 della legge n. 36 del 1994.
2) Ai fini di quanto sopra e per la modulazione della tariffa tra gli utenti e nei diversi Comuni si terrà conto della tutela dei cittadini meno abbienti modulando la tariffa in maniera che il costo unitario per una fascia di consumi bassa sia più economico rispetto a fasce di consumo più alte.
Art. 20
Canoni di concessione delle infrastrutture per la gestione del servizio idrico
1) I canoni di concessione delle infrastrutture per la gestione del servizio idrico integrato, di cui al comma 1 dell'art. 12 della legge n. 36/94, comunque dovuti dai soggetti gestori dei servizi idrici, così come definiti nelle convenzioni di gestione, detratti i costi di funzionamento della Segreteria tecnico-operativa, sono ripartiti tra i Comuni proporzionalmente al numero di abitanti residenti nei singoli Comuni, previa applicazione dei coefficienti correttivi di seguito previsti.
2) Al fine di tenere adeguatamente conto di eventuali apprezzabili differenze, in termini di attività e passività conferiti dai singoli Comuni all'ambito con la nuova organizzazione del servizio idrico integrato, si conviene che nella determinazione di riparto tra i Comuni dei proventi derivanti dal versamento da parte del soggetto gestore degli oneri di concessione, di cui al punto precedente, si possono applicare opportuni coefficienti correttivi determinati in funzione della qualità e quantità delle infrastrutture conferite, del livello di indebitamento trasferito all'insieme dell'ambito (rate di ammortamento dei mutui pregressi) e del complesso di finanziamenti in conto capitale trasferiti.
3) Il piano d'ambito prevederà le modalità per compensare, nell'arco temporale previsto per la convenzione di gestione, le diverse situazioni che verranno individuate dalla applicazione dei coefficienti correttivi di cui al punto precedente.
1) I Comuni convenzionati si impegnano ad affidare in concessione al soggetto gestore, con le modalità definite nell'ambito della convenzione per la gestione del servizio idrico, le opere, i beni e gli impianti pertinenti i servizi idrici gestiti anche in economia, ed a trasferire allo stesso soggetto le immobilizzazioni, le attività e le passività relative, nonché il personale addetto ai servizi idrici.
2) L'ottenimento del riconoscimento all'uso dell'acqua o di nuova concessione, ai sensi del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, è di competenza e responsabilità degli enti locali convenzionati in quanto proprietari degli impianti.
3) I Comuni convenzionati si impegnano ad autorizzare il soggetto gestore, per la durata della convenzione per la gestione del servizio idrico, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per la installazione di opere, impianti ed attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati.
4) A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto gestore, la convenzione per la gestione del servizio idrico prevederà il rilascio di polizze assicurative o bancarie singole e collettive nei confronti degli Enti locali convenzionati.
1) Nella convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui al precedente art. 16 sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e la vigilanza sul servizio idrico integrato.
2) La Segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale, costituita in attuazione del precedente art. 9 svolge, in nome e per conto degli enti locali convenzionati, le attività di vigilanza e controllo informando gli enti locali stessi degli esiti dei controlli effettuati e proponendo la applicazione delle misure previste dalla convenzione per la gestione del servizio idrico integrato; gli enti locali convenzionati si impegnano a fornire alla Segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale ogni informazione ed indicazione utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività.
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