In armonia con le forme di gestione previste dall'art. 113, titolo V, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, operante in Sicilia per effetto del rinvio dinamico in materia di servizi pubblici, introdotto con l'art. 47 della legge regionale n. 26 dell'1 settembre 1993, sostitutivo dell'art. 37 della legge regionale n. 7/92 e modificativo della stessa legge regionale n. 48/91 di recepimento della legge n. 142 del 1990, per la gestione dei servizi idrici integrati si adotta sulla base delle indicazioni risultanti dal Piano d’Ambito nei modi previsti dalla Legge in una delle seguenti forme: - società per azioni di cui all'art. 113, lett. e) ed f), del decreto legislativo n. 267/2000; oppure - concessione a terzi di cui all'art. 113, Iett. b), del decreto legislativo n. 267/2000.